Subappalto, niente regresso se l’appaltatore non denuncia in tempo i vizi

Nella complessa dinamica dei rapporti tra appaltatori e subappaltatori, il tempestivo scambio di informazioni assume un ruolo cruciale, come confermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 8647/2024.
L’appaltatore che intenda esercitare il diritto di regresso verso il subappaltatore rischia di perderlo se non comunica entro 60 giorni la denuncia dei vizi ricevuta dal committente. Questa regola si applica anche nel caso in cui il subappaltatore si sia impegnato – tramite un accordo con l’appaltatore – a gestire a proprie spese e con mezzi propri la correzione o l’eliminazione delle eventuali difformità dell’opera che potrebbero emergere in futuro. Se l’accordo per il futuro non esclude esplicitamente l’obbligo imposto dall’articolo 1670 del Codice Civile, quest’ultimo rimane pienamente in vigore per l’appaltatore.

La Corte di Cassazione Civile, nella sentenza n. 8647/2024, ha accolto parzialmente il ricorso del subappaltatore che, chiamato in garanzia dall’appaltatore, ha sollevato l’omissione nella comunicazione della denuncia da parte del committente.

Secondo la Corte, la comunicazione è un passaggio cruciale che consente al subappaltatore di conoscere l’entità dei vizi contestati e di preparare una difesa adeguata. Pertanto, la ragione della norma sull’obbligo di comunicazione tempestiva, ai fini dell’esercizio del regresso dell’appaltatore verso il subappaltatore, è quella di permettere al subappaltatore di intervenire rapidamente per apportare correzioni o riparazioni, oppure di dimostrare che l’opera non presenta vizi imputabili a lui.

Anche se i contratti di appalto e subappalto sono indipendenti, l’appaltatore non può esimersi dalla responsabilità verso il committente solo perché l’opera è stata eseguita materialmente da altri, ossia dal subappaltatore. Allo stesso tempo, il subappaltatore non può considerarsi esonerato da responsabilità nei confronti della propria controparte.

In assenza di tale comunicazione, la responsabilità del subappaltatore è condizionata e può essere fatta valere dall’appaltatore solo se il committente ha presentato la stessa richiesta ad entrambi.