Salva casa: la Cassazione frena sulle pergotende

immagine pergotenda

Permessi e rischi legali

Creare una veranda con una pergotenda non rientra tra le attività di edilizia libera. Non basta, quindi, procedere senza autorizzazioni: è necessario richiedere i permessi in Comune, altrimenti si rischia di incorrere nel reato di abuso edilizio.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29638/2025, pubblicata il 2 settembre 2025.

Il nodo normativo dopo il “Salva casa”

Il tema è delicato perché il decreto Salva casa (Dl n. 69/2024) ha provato a semplificare la materia, includendo le pergotende negli elenchi dell’edilizia libera. Tuttavia, nonostante le definizioni introdotte, le controversie in ambito condominiale non mancano e spesso la giurisprudenza finisce per ridimensionare l’applicazione delle norme, come già accaduto con il glossario unico dell’edilizia libera.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguarda l’installazione di una pergotenda su un terrazzo in centro storico. Si trattava di una struttura con copertura scorrevole in materiale plastico, ritenuta però in contrasto con il regolamento edilizio locale.
Il ricorrente sosteneva che non si trattasse di una veranda (che chiude completamente lo spazio), ma di una pergotenda rientrante nell’edilizia libera, in quanto assimilabile a opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

La differenza tra pergotenda e veranda

La pergotenda è composta da una parte fissa (la struttura) e da una parte mobile (la copertura). Il Salva casa ha qualificato questa tipologia come edilizia libera, purché rispetti alcune condizioni:

  • la copertura deve proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici;
  • non deve determinare la creazione di spazi chiusi;
  • deve avere un impatto visivo minimo;
  • deve essere realizzata in materiale retrattile.

Se la struttura comporta la creazione di un ambiente chiuso e stabile, allora si configura come una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

L’interpretazione restrittiva dei Giudici

La Cassazione ha adottato un’interpretazione restrittiva: non rientrano nella nozione di pergotenda i manufatti che creano spazi chiusi e comportano una trasformazione urbanistica.
Per questo motivo, anche alla luce del nuovo quadro normativo, l’opera contestata non poteva essere qualificata come edilizia libera ma come veranda abusiva.

Conclusioni

La sentenza conferma che, nonostante le semplificazioni introdotte dal Salva casa, l’installazione di pergotende va valutata con attenzione. Se la struttura si avvicina più a una veranda che a una tenda retrattile, è obbligatorio ottenere i permessi edilizi.
In caso contrario, si rischia una condanna per abuso edilizio e la demolizione dell’opera.

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