Non punibilità dell’abuso edilizio – Cass. 38909/2023

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La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Messina che aveva condannato una donna per un reato edilizio.
La Cassazione ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto in considerazione della modestia dell’intervento edilizio e della condotta successiva al reato tenuta dall’imputata, che aveva presentato istanza di regolarizzazione del titolo edilizio.

Il caso

La donna era stata accusata di aver realizzato un aumento volumetrico del suo appartamento senza il permesso di costruire. La Corte di primo grado l’aveva condannata, mentre la Corte di appello aveva confermato la condanna, ma aveva escluso le attenuanti generiche.

La Cassazione

La Cassazione (Cassazione Penale n. 38909/2023) ha accolto il ricorso della donna, rilevando che la novella del D.Lgs. n. 150/2022 ha ampliato l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

La Corte ha inoltre ritenuto che, nel caso di specie, la condotta successiva al reato tenuta dall’imputata, che aveva presentato istanza di regolarizzazione del titolo edilizio, fosse un elemento di valutazione importante ai fini della concessione della causa di non punibilità.
Pertanto, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per particolare tenuità del fatto.

Commento

La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente in materia di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., come modificato dal D.Lgs. n. 150/2022.
La Corte ha infatti chiarito che la condotta successiva al reato può essere un elemento di valutazione importante ai fini della concessione della causa di non punibilità.
Ciò significa che, in futuro, i giudici dovranno tenere conto anche di questo elemento quando dovranno decidere se applicare o meno la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.