Il limite fra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione

planimetria per ristrutturazione o nuova costruzione, come distinguerle

Qual è il limite fra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione? Quando, quindi, è necessario un nuovo permesso di costruire?

Nel caso di specie, le proprietarie di un immobile in Roma si sono viste contestare interventi edilizi non autorizzati, tra cui la fusione di unità immobiliari, il cambio di destinazione d’uso ed una diversa distribuzione degli spazi interni. Ne conseguiva una determinazione dirigenziale per la sospensione immediata dei lavori e un’ingiunzione alla rimozione e demolizione degli interventi abusivi.

Le appellanti contestavano la qualifica delle opere come “ristrutturazione edilizia”, sostenendo che gli interventi realizzati erano modesti e non trasformavano completamente la costruzione. A loro detta, tali interventi non richiedevano il permesso di costruire e non potevano essere sottoposti a ordine di demolizione.

Il Consiglio di Stato (Sentenza Consiglio di Stato 9201/2023), al contrario, ha respinto l’appello confermando che gli interventi rientravano nella nozione di “ristrutturazione edilizia”. in In tal senso, hanno ribadito gli orientamenti della giurisprudenza secondo cui in caso di abuso edilizio, è necessario un apprezzamento globale degli interventi.

E infatti

In caso di abuso edilizio, onde valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, deve essere compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica di ciascun intervento non consente di comprenderne in modo adeguato l’impatto complessivo effettivo. Pertanto, non risulta corretta la prospettazione di parte appellante che propone di frammentare l’individuazione della disciplina giuridica da applicare ai plurimi interventi abusivi oggetto dell’ordinanza di demolizione.

Consiglio di Stato, sentenza 9201/2023

La sentenza in oggetto ha quindi disatteso le argomentazioni delle appellanti finalizzate ad una valutazione dell’intervento “per singolo capo”, ritenendo lo stesso in modo unitario quale ristrutturazione edilizia.