Da alcuni mesi il Paese stava attendendo una nuova normativa nazionale di disciplina del fenomeno delle locazioni abitative con finalità turistiche.
Grandi le attese degli operatori del settore. Da un lato albergatori e sindaci delle c.d. “città ad alta intensità abitativa” reclamavano una regolamentazione che arginasse un fenomeno negli ultimi anni sempre più aumentato. Dall’altro i locatori turistici, che attendevano trepidanti la pronuncia del Ministro Santanchè in materia.
Il DDL Santanchè: che cosa prevede
L’iniziale idea che era circolata indicava, principalmente, una limitazione della possibilità locatizia a 120 giorni, dando la possibilità ai comuni di regolamentarne temporalmente i relativi periodi.
Il 30 maggio l’Ufficio Legislativo del Ministero del Turismo ha licenziato una bozza di DDL a firma del Ministro Santanchè con le seguenti novità:
- Art. 3. Adozione di un codice identificativo nazionale – CIN da affiggere all’ingresso dell’immobile e sui relativi portali di pubblicazione (Booking, Airbnb etc.etc.) In caso di trasgressione le multe vanno da € 300,00 a 3.000,00 per la mancata affissione e da € 500,00 a 5.000,00 in caso di mancanza del codice.
- Art. 4. Limitazione del soggiorno minimo a due notti ad eccezione dei nuclei familiari composti da un genitore e tre figli.
Tale limitazione viene applicata alle sole città c.d. “ad alta densità abitativa” con una popolazione residente di oltre 5.000 abitanti.
- Art. 5. Obbligo di presentazione SCIA presso lo Sportello Unico Attività produttive per chiunque svolga l’attività in forma imprenditoriale. Nel caso di violazione del relativo obbligo le sanzioni previste vanno da € 2.000,00 a 10.000,00
Insoddisfazione per entrambi i fronti e grande preoccupazione per i locatori turistici in merito alla limitazione della locazione ad un minimo di due notti.
La domanda che ci si pone è quella inerente le reali conseguenze della violazione del DDL? Cosa accadrebbe al locatore che offrisse sui portali il proprio appartamento per la singola notte?
A livello sanzionatorio nessun rischio, se non la “nullità”!
Che significa? Cosa accadrebbe all’atto pratico?
La nullità interesserebbe il solo rapporto contrattuale interno fra gestore ed ospite con relativa facoltà di quest’ultimo di pretendere l’estensione del soggiorno da una a due notti al grido…”non potevi farlo e ora mi piazzo qua un altro giorno!”
Al contempo non si comprende quali risvolti pratici possa avere la “discriminazione” inerente la composizione del nucleo familiare degli ospiti. Un single non potrebbe soggiornare una notte a differenza del genitore con tre figli; questioni che sicuramente finiranno con l’interessare il Parlamento e gli operatori del diritto.
All’atto pratico le conseguenze dirette del Decreto Santanchè riguardano i rapporti fra ospite e gestore senza alcun rischio sanzionatorio per quest’ultimo se non quelli inerenti il codice identificativo o la presentazione SCIA per le Partite Iva.
Varie, quindi, le problematiche che il Parlamento dovrà affrontare al fine di trovare una soluzione che riesca a dare soddisfazione a tutti, armonizzando le norme nazionali già esistenti. Se vuoi saperne di più, o ricevere una consulenza in materia di locazioni turistiche, contatta i professionisti del nostro studio legale a Verona attraverso il modulo o la pagina contatti. Per fugare ogni dubbio, e ricevere assistenza esperta dai nostri professionisti.