Il Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023) ha introdotto nuovi requisiti per le strutture ricettive, in particolare per le locazioni turistiche a breve e lungo termine. Ai sensi dell’articolo 13-ter del Decreto, i gestori di queste strutture saranno tenuti ad ottenere un Codice Identificativo Nazionale (CIN) e, per le sole locazioni turistiche brevi, ad installare specifici dispositivi di sicurezza.
L’entrata in vigore delle nuove norme, inizialmente prevista per il 2 novembre 2024, è stata prorogata al 1° gennaio 2025 per concedere agli operatori un margine temporale sufficiente all’adeguamento, date le difficoltà emerse nella gestione della piattaforma per il rilascio del CIN e nel coordinamento tra le banche dati regionali e quella nazionale. Questa proroga è stata accolta positivamente da associazioni di categoria e operatori del settore.
Integrazione del CIN con il Codice Identificativo Regionale (CIR)
L’introduzione del CIN segue quella del Codice Identificativo Regionale (CIR), già obbligatorio per le strutture ricettive nelle Regioni dotate di banca dati locale. Il CIN non sostituisce il CIR, ma lo integra. Dove richiesto, sarà necessario esporre entrambi i codici.
Come richiedere il CIN
Il Ministero del Turismo assegnerà il CIN tramite una procedura telematica, che richiederà i dati catastali dell’immobile e una dichiarazione sui requisiti di sicurezza. Ogni unità in locazione dovrà avere un CIN specifico. Nelle Regioni o Province autonome prive di CIR, il CIN basterà a soddisfare la conformità normativa.
Tempistiche per la richiesta del CIN
La richiesta del CIN va fatta entro i seguenti termini:
- Titolari già in possesso del CIR: possono richiederlo fino al 1° gennaio 2025.
- Nuovi titolari del CIR dopo il 2 novembre 2024: hanno 30 giorni dalla sua assegnazione per richiedere il CIN, con proroga al 1° gennaio 2025 se la scadenza dei 30 giorni è precedente.
- Regioni o Province autonome senza CIR: l’obbligo del CIN decorre dal 1° gennaio 2025.
Una volta ottenuto, il CIN andrà esposto all’esterno dell’immobile e riportato in tutti gli annunci, inclusi portali come Booking, Airbnb e VRBO.
Obblighi di sicurezza per le locazioni brevi
Il Decreto prevede l’installazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, nonché di estintori portatili per gli immobili in locazione breve. In caso di locazione in forma imprenditoriale, gli impianti devono rispettare le normative regionali e statali. Tali obblighi non riguardano le strutture alberghiere.
Sanzioni per il mancato rispetto delle nuove norme
Chi non si adegua potrà incorrere in sanzioni: la mancata esposizione del CIN comporta multe da 500 a 5.000 euro, mentre l’assenza del CIN per un immobile in locazione può comportare sanzioni tra 800 e 8.000 euro. L’inosservanza dei requisiti di sicurezza prevede multe tra 600 e 6.000 euro.
Inoltre, chi opera in forma imprenditoriale deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive, pena una sanzione da 2.000 a 10.000 euro.
Per ogni informazioni sarà possibile consultare la F.A.Q. del Ministero del Turismo.