Responsabilità del mediatore sull’esistenza di illeciti edilizi

mani che si stringono al termine di un accordo con il mediatore immobiliare
Home » Approfondimenti legali » Responsabilità del mediatore sull’esistenza di illeciti edilizi

Negli anni, la Giurisprudenza si è spesso interessata al ruolo del mediatore immobiliare e relativo obbligo di fornire informazioni corrette e trasparenti alle parti coinvolte in una compravendita. 

La pronuncia in commento della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n.11371 del 02.05.2023) pone l’accento su aspetti chiave dell’attività del mediatore e delle responsabilità connesse.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il mediatore, sia agisca autonomamente che su incarico di una sola delle parti (mediazione atipica), è vincolato dall’obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, come stabilito dall’art. 1759, comma 1, del Codice Civile.

Questo obbligo include la responsabilità di riferire alle parti tutte le circostanze dell’affare di cui il mediatore è a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere con la diligenza propria della sua categoria.
Nel caso specifico, la pronuncia pone in luce l’aspetto per cui il mediatore può essere ritenuto responsabile anche se fornisce informazioni oggettivamente non vere su fatti rilevanti, dei quali non è a conoscenza e che non ha controllato.

La sentenza sottolinea la natura professionale dell’attività del mediatore immobiliare, confermata dalla legislazione vigente. Quest’ultimo, pur non essendo tenuto a condurre indagini approfondite di natura tecnico-giuridica, è nelle condizioni di compiere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell’affare.

Chiarisce, infatti, la Corte come

“Dalla lettura combinata dell’art. 1759, comma 1, c.c. con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché con la disciplina dettata dalla L. n. 39 del 1989, si desume, invero, la natura professionale dell’attività del mediatore, il quale (pur non essendo tenuto, se non in forza di uno specifico impegno contrattuale, a svolgere apposite indagini di natura tecnico – giuridica) riveste comunque un ruolo che gli permette di “svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell’affare” (L. n. 39 del 1989, art. 3, comma 1; si vedano già Cass. Sez. 3, n. 6389 del 2001; Sez. 3, n. 5107 del 1999). L’obbligo ex art. 1759, comma 1, c.c. consente di configurare la responsabilità del mediatore anche ove questi dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato.

Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n.11371 del 02.05.2023)

Ne derivava, pertanto l’enunciazione del principio di diritto secondo cui

“Il mediatore, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell’attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l’affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l’esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all’immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l’adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell’affare”.

Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n.11371 del 02.05.2023)

La sentenza in questione apre, dunque, la porta a una riflessione più ampia sulle responsabilità del mediatore immobiliare e sull’importanza dell’obbligo di informazione all’interno di un mercato sempre più complesso e in evoluzione. La chiarezza e trasparenza da parte del professionista diventano elementi cruciali per garantire la correttezza delle transazioni immobiliari e la tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte.