Azione surrogatoria e copertura assicurativa.

azione surrogatoria e copertura assicurativa - il creditore riscatta un credito verso terzi che il debitore trascurava

Ai fini della surrogatoria, è irrilevante che il debitore ometta di esercitare i diritti verso i terzi per scelta ragionata, colpevole inerzia o causa di forza maggiore (Cass. 26049/2020)

La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo, precisando che l’art. 2900 c.c. prevede, tra i presupposti per l’esercizio dell’azione surrogatoria, che il debitore “trascuri” di esercitare i diritti e le azioni che gli spettano nei confronti di terzi.

Detta norma descrive una condotta oggettiva a prescindere dall’atteggiamento soggettivo del debitore in quanto, ai fini dell’esercizio della surrogatoria, è irrilevante il motivo per cui quest’ultimo trascuri di esercitare i propri diritti verso i terzi (che potrebbe essere per scelta, per inerzia o per causa di forza maggiore); in ogni caso, il creditor debitoris potrà comunque, sia nel primo, che negli altri due casi, promuovere tale azione.

L’inerzia che comporta l’attivazione dell’azione surrogatoria è un elemento puramente oggettivo della fattispecie, che prescinde dalle ragioni per le quali il debitore abbia deciso di astenersi dall’esercitare il proprio diritto.

Ne deriva che, per promuovere l’azione surrogatoria, è irrilevante la mera possibilità che la scelta dell’assicurato di non impugnare il rigetto della domanda di garanzia da lui proposta nei confronti dell’assicuratore, sia stata frutto d’una scelta ponderata, e dettata dalla condivisione della decisione di primo grado.

AZIONE SURROGATORIA

“Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare(1), purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare [790, 974, 1015 comma 3, 1113, 1201, 1259, 1780 comma 2, 1796 comma 2, 2036 comma 3, 2789, 2856, 2866, 2871 comma 2](2).

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi [102 c.p.c.]”

art. 2900 C.C.

Prevista nell’ordinamento italiano dall’articolo 2900 del codice civile, l’azione surrogatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consiste nel potere del creditore (surrogante) di sostituirsi al debitore (surrogato) nell’esercizio di diritti che quest’ultimo vanta verso terzi e che trascura di far valere.

Non è quindi un’azione giudiziaria del creditore verso il terzo, ma un potere sostitutivo (fondato su una “legittimazione sostitutiva”[1]). La Surrogatoria ha i seguenti presupposti: credito del surrogante, inerzia del debitore nell’esercizio dei propri diritti verso i terzi, pericolo d’insolvenza del debitore stesso.

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